Cessione dei crediti

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. GAZZETTA UFFICIALE n. 85 dell’11 aprile 2023 (Entrata in vigore: 12/04/2023) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023, la Legge n. 38 dell’11 aprile 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto cessione crediti). Prorogata al 30 settembre 2023 la detrazione fiscale al 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche sulle unifamiliari, unità immobiliari con accesso autonomo o funzionalmente indipendenti, i cui lavori al 30 settembre 2022 siano stati effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Confermato il divieto di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi di edilizia agevolata a far data dal 17 febbraio 2023, ad eccezione degli interventi relativi a:
• Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (detrazione 75%)
• Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2009 nelle zone 1, 2 e 3 e dagli eventi metereologici verificatisi dal 15 settembre 2022 nella regione Marche
• Realizzati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS/associazioni del terzo settore

Possono inoltre continuare ad utilizzare il meccanismo della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute per: 
• Interventi ex art. 119 DL 34/20, superbonus, per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti:
   - Presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini
   - Adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS per gli interventi effettuati dai condomini
   - Presentata istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (cd. lavori in edilizia libera) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici

• Interventi diversi da quelli ex art. 119 DL 34/20, non superbonus, per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti:
   - Se richiesto titolo abilitativo, presentata la richiesta (anche con riguardo alle agevolazioni previste per gli interventi relativi a realizzazione autorimesse o posti auto pertinenziali; restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con alienazione entro diciotto mesi dal termine dei lavori)
   - Se non richiesto titolo abilitativo - per tutte le lavorazioni cd. di edilizia libera- siano già iniziati i lavori ovvero sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori. Se alla data di entrata in vigore della norma non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o la stipula dell’accordo vincolante, devono essere attestati sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00